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PATENTI DI GUIDA
PATENTE DI GUIDA PER RIFUGIATI

ACINSERVICE è da anni attiva nella erogazione di corsi di guida volti al conseguimento della patente (non solo B, ma anche patenti commerciali) per i rifugiati.

Si tratta di ragazzi provenienti da Paesi caratterizzati da conflitti, repressioni e povertà la maggior parte dei quali, al termine dei corsi, malgrado le difficoltà dovute alla lingua, riescono ad ottenere il titolo di guida.

Spesso il conseguimento della patente rappresenta per questi ragazzi la possibilità di intraprendere un percorso professionalizzante e di porre quindi le basi per il miglioramento delle loro condizioni di vita nel nostro Paese.

Si tratta di ragazzi (età media intorno ai trent’anni) che spesso non hanno avuto modo di familiarizzare, nei loro Paesi di origine, con i mezzi di trasporto; le tecniche di insegnamento normalmente utilizzate vengono quindi adattate e arricchite per permettere ai nostri rifugiati di assimilare i contenuti richiesti.

I nostri istruttori e insegnanti possiedono ormai un know-how mirato a tal fine. I rapporti intrattenuti con le Associazioni di volontariato che veicolano questi ragazzi alla nostra autoscuola rappresentano per noi un motivo di particolare lustro e orgoglio sociale.

IMPORTANTE SAPERE CHE …

  • VEICOLI CON CAMBIO MANUALE O AUTOMATICO

    VEICOLI CON CAMBIO MANUALE O AUTOMATICO

    La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio.

    Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione (in caso di autoveicoli) o la leva manuale per la frizione (in caso di motoveicoli).

    In tal caso sulla patente di guida conseguita sarà annotato il codice UE “78”. Pertanto al titolare della patente così conseguita sarà consentita la guida di veicoli solo con cambio automatico.

    In seguito volendo guidare veicoli con cambio manuale è necessario effettuare un esame pratico di guida con un veicolo con cambio manuale.

  • SISTEMA SANZIONATORIO PATENTE A PUNTI

    SISTEMA SANZIONATORIO PATENTE A PUNTI

    La patente di guida, in Italia, è un’autorizzazione amministrativa necessaria alla conduzione su strade pubbliche di veicoli a motore.

    Dal 1°luglio 2003 il Codice della Strada ha introdotto il sistema della patente a punti che prevede 20 punti di partenza decurtabili a seguito di infrazioni stradali.

    Ogni due anni vengono assegnati 2 punti se non si commettono violazioni, fino a raggiungere un massimo di 30 punti sulla propria licenza di guida. Le sanzioni possono variare a seconda che il soggetto sia o meno neopatentato.

  • PATENTI ESTERE

    PATENTI ESTERE

    In Italia, a seguito di accertamenti sui requisiti psicofisici, morali e attitudinali e dell’esame della patente, è possibile circolare in tutta l’Unione Europea senza alcun certificato aggiuntivo specifico.

    Viceversa, le patenti di tutti gli stati comunitari sono valide nel nostro Paese.

    I cittadini extracomunitari che posseggono una patente estera non conforme, quindi esterna a quella riconosciuta dall’Unione Europea, per poter circolare hanno l’obbligo di conseguire l’esame per ottenere una patente italiana.

    Tali cittadini possono richiedere di sostenere l’esame se risiedono da più di un anno in Italia.

  • VALIDITÀ DELLA PATENTE

    VALIDITÀ DELLA PATENTE

    Le patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, B96 e BE, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare (*), hanno validità di:

    • – dieci anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età;
    • – cinque anni se rilasciata o confermata a chi ha una età compresa fra i 50 e i 70 anni;
    • – tre anni se rilasciata o confermata a chi ha una età compresa fra i 70 e gli 80 anni;
    • – due anni se rilasciata o confermata a chi ha superato gli 80 anni di età.

    Mentre le patenti di guida speciali (ossia le patenti per disabili), come la patente di guida di categoria B SPECIALE (BS), salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare (*), hanno validità di cinque anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato i 70 anni di età, di tre anni se rilasciate o confermate a chi ha una età compresa fra i 70 e gli 80 anni, e due anni se rilasciate o confermate a chi ha superato gli 80 anni di età.

    (*) Al conseguimento della patente di guida, o al primo rinnovo, la data di scadenza viene allineata (ossia viene fatta coincidere ) con la data di compleanno del titolare.

    La patente di guida è confermata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito di accertamento di idoneità psicofisica svolto da un medico autorizzato.

    La patente di guida è confermata e quindi rinnovata se il titolare della stessa è ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

  • LIMITI PER NEOPATENTATI

    LIMITI PER NEOPATENTATI

    La patente di guida di categoria B prevede limitazioni di velocità e di guida per i primi tre anni dalla data di superamento dell’esame.

    I neopatentati, cioè quelli che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni, devono osservare solo dei limiti di velocità particolari.

    Non possono andare oltre i 100 km/h in autostrada e oltre i 90 km/h sulle strade extraurbane principali (art. 117 Codice della strada).

    Inoltre, se commettono infrazioni che comportano la decurtazione punti, a loro saranno sottratti il doppio dei punti, ad es. la guida con cellulare che ti fa perdere 5 punti, al neopatentato ne fa perdere 5×2=10 (art. 126 bis codice della strada – tabella allegata).

    Ai titolari di patente di guida di categoria B conseguita dopo il 9/2/2011, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara superiore a 55 kW/t.

    Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.

  • REQUISITO DI CITTADINANZA PER CONSEGUIMENTO PATENTE DI GUIDA

    REQUISITO DI CITTADINANZA PER CONSEGUIMENTO PATENTE DI GUIDA

    Solo i seguenti soggetti possono conseguire la patente italiana:

    • – Cittadini italiani residenti in Italia;
    • – Cittadini comunitari o dello Spazio Economico Europeo con residenza normale in Italia, e relativi familiari;
    • – Cittadini extracomunitari residenti in Italia e regolarmente soggiornanti;
    • – Apolidi (privi di cittadinanza) residenti in Italia e regolarmente soggiornanti.

    Per avanzare la domanda di rilascio di una patente di guida italiana è dunque fondamentale avere la residenza in Italia, non basta il solo domicilio.

    La residenza normale viene definita come il posto dove si trascorre un periodo non inferiore ai 185 giorni all’anno.

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RIFUGIATI AL VOLANTE

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SCUOLA GUIDA CON “PRIME ITALIA”

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